Jeremy bentham In febbraio ho seguito per voi una conferenza il cui titolo mi pareva più che interessante: I luoghi della reclusione. Punizione e controllo sociale che si è tenuta presso la sala Paradiso della biblioteca di Villa Bandini a Firenze. Si è parlato naturalmente del Panopticon, dispositivo ideato dal filosofo Bentham nel 1791 che, come noto, prevedeva che un guardiano posto in una torre al centro di una “piazza carceraria” con la porta delle celle rivolte verso la torre, sorvegliasse simultaneamente tutte le celle e tutti i carcerati, senza che questi potessero vedere il guardiano né avere contatti fra loro (sull’architettura carceraria e l’evoluzione del concetto di pena si veda on line la tesi di Filippo Gabellini). Questo dei possibili contatti fra persone detenute doveva essere un tema ricorrente se è vero, come spiegato durante la conferenza, che un progetto fiorentino mai realizzato prevedeva la costruzione di celle triangolari, in cui quindi le mura delle diverse celle non entravano in contatto (anche al fine di evitare i ricorrenti contagi che avvenivano in queste strutture). Il progetto del filosofo prevedeva inizialmente sia che la famiglia del guardiano vivesse con lui collaborando alla sorveglianza dei detenuti, sia un sistema di tubi per impartire ordini nelle celle. Il sistema – che consentiva anche di vigilare sugli altri guardiani – fu pensato dal filosofo e giurista inglese per ovviare alle costose deportazioni nelle colonie penali. In Francia pare che durante il trasferimento dei carcerati ai porti in cui venivano imbarcati, si formassero dei singolari cortei, spesso osceni, durante i quali i carcerati interagivano col popolo causando tumulti. Tali “esibizioni” di persone detenute furono così interrotte e si iniziarono a usare carri coperti per il trasporto dei carcerati. Ma altri elementi dimostravano che il principio di sorveglianza centralizzato era diventato il fulcro delle strutture carcerarie, come abbiamo potuto constatare grazie ad una serie di stampe che ci sono state mostrate durante la conferenza. Uno di tali innovativi elementi fu lo spioncino nella porta della cella, adottato a Pentonville nel Regno Unito per la prima volta nel 1842. Ma una singolare riflessione è quella che ci è stata suggerita alla fine della conferenza: il carcere cioè come una delle istituzioni tassonomiche del secolo (assieme a ospedali, biblioteche ecc.) in cui le persone sono catalogate e studiate (così come i libri, i pazienti ecc.). Sono gli anni di Lombroso che con la sua teoria del criminale nato non fa altro che mettere insieme un inventario statistico dei criminali. Un ulteriore esempio dell’approccio tassonomico si ebbe nel 1832 quando, abolita la marcatura del criminale, si pose il problema di riconoscere i recidivi. Così Alphonse Bertillon, della prefettura di Parigi, ideò un minuzioso catalogo con le foto dei vari criminali ma anche delle persone decedute da identificare (mi pare di aver capito che le inquadrature fossero di 14 tipi per ogni soggetto e servivano per farne una sorta di schedatura fotografica). Riflessioni del giorno: la prima è di tipo funzionale e cioè la trasformazione che stanno subendo gli spazi bibliotecari, da struttura per l’appunto tassonomica, da contenitori destinati alla conservazione e consultazione dei libri a luoghi di cultura con: incontri con gli autori, mostre, dibattiti, laboratori per adulti e bambini, interessanti conferenze come quella di cui vi ho parlato. L’avvento dei libri digitali, di internet non hanno quindi reso obsoleti  o inutili tali luoghi ma li hanno semplicemente trasformati in spazi dove si fanno cose diverse. La seconda riflessione, la lascio a voi, ma viene, come sempre in questo spazio, dalle parole del diritto che possiamo consultare sulle nostre banche dati storiche di documenti giuridici fruibili online sul sito dell’ITTIG. Stavolta non potevamo che interrogare le banche dati LLI e Vocanet con il lemma “reclusione”: si avranno come risposta 2218 record il più risalente dei quali si riferisce, forse non a caso, ad un testo del 1806 e cioè al Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia, Milano, dalla Reale Stamperia. In particolare nell’articolo 298, comma 1 (libro 1, titolo 6, capitolo 4) troveremo una disposizione che stabiliva che in caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d’ adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto. La prima curiosità è che si parla genericamente di adulterio ma poi si inizia subito a chiarire che il colpevole non potrà maritarsi col suo complice. Chi potesse essere dunque l’adultero da punire inizia a chiarirsi. Ma si fa ancora più chiaro nel proseguo della norma: “La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni”.

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In copertina:
Jeremy Bentham (Londra, 15 febbraio 1748 – Londra, 6 giugno 1832) (fonte)